La nostra società coopera con tutti gli attori della filiera per assicurare un prodotto conforme alla normativa comunitaria e nazionale, assicurando altresì una corretta manifattura, distribuzione e vendita.
La produzione, circolazione e vendita dei tabacchi lavorati è regolamentata da norme nazionali e comunitarie, nonché convenzioni internazionali.
Principali norme applicabili
La disciplina che regola il settore del tabacco in Italia è molto vasta ed articolata. Per orientarsi in modo più agevole riportiamo nel seguito le principali norme di riferimento relative alla regolamentazione del settore dei tabacchi lavorati in Italia.
Il divieto di pubblicità
La principale norma di riferimento è la Legge n. 165 del 10 aprile 1962 e successive modificazioni.
La legge prevede un divieto totale della pubblicità diretta ed indiretta dei prodotti del tabacco.
Il confezionamento e la vendita del prodotto
Il Decreto legislativo. n. 6 del 12 gennaio 2016, recependo la Direttiva europea 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, ha abrogato il Decreto legislativo. n.184 del 24 giugno 2003, che recepiva a Sua volta la Direttiva 2001/37/CE.
La nuova normativa è finalizzata ad assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori (in particolare, i giovani) dall’acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina.
Tra le nuove regole introdotte dalla nuova disciplina, ricordiamo:
- l’introduzione sulle confezioni di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua delle “avvertenze combinate” relative alla salute: testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo (800.554.088). Le avvertenze occuperanno il 65% del fronte e del retro delle confezioni e dell’eventuale imballaggio esterno;
- il divieto di additivi che rendono più “attrattivo” e “più nocivo” il prodotto del tabacco (es: caffeina, vitamine, coloranti delle emissioni, nonché additivi che facilitino l’inalazione o l’assorbimento di nicotina e che abbiano proprietà cancerogene, mutageniche o tossiche);
- l’abolizione dei pacchetti da 10 sigarette e delle confezioni di tabacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacco;
- il divieto di utilizzare nell’etichettatura elementi promozionali e fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di vita, ad un gusto o un odore etc.;
- il divieto di apporre sulle etichette informazioni relative al contenuto di catrame, nicotina o monossido di carbonio, ritenute ingannevoli per il consumatore che, nel confronto tra più prodotti, tende a preferire quello con minori quantità di tali sostanze, ritenendolo meno nocivo;
- il divieto di “aromi caratterizzanti” nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare. Per “aromi caratterizzanti” si intendono: odori o gusti chiaramente distinguibili, dovuti a un additivo o a una combinazione di additivi, come: frutta, spezie, erbe etc.;
- divieto di vendita a distanza transfrontaliera (on line) ai consumatori di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina.
Sono state, inoltre, introdotte in decreto il divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco di nuova generazione, il divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza, il divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia ed il conseguente inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori
La tassazione
Le principali norme di riferimento.
Legge n. 825 del 13 luglio 1965 e successive modificazioni, che disciplina le tabelle di vendita al pubblico, l’iscrizione in tariffa dei prodotti, le richieste di variazione prezzi da parte dei produttori e/o importatori. La normativa prevede, inoltre, che le richieste di variazione prezzi debbano essere corredate da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti la variazione richiesta, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto.
Legge n. 76 del 7 marzo 1985, e successive modificazioni – sul sistema di imposizione fiscale:
I tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetti a monopolio sono gravati dall’imposta di consumo (Accisa) e dall’IVA.
Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993 – sull’armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati e in materia di IVA.
Decreto Legge n. 24 del 30 gennaio 2004 – Art. 4 – coordinato con la Legge di conversione 31 marzo 2004, n. 87 – che ha introdotto tra l’altro l’accisa minima.
Decreto Legge n. 168 del 12 luglio 2004 – Art. 2, commi 6, 7 e 8 convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2004, n. 91 – che ha introdotto la revisione semestrale della MPPC (Most Popular Price Class).
Le regole che disciplinano la commercializzazione di tabacchi lavorati, discendono da un sistema normativo, armonizzato a livello comunitario, che regola la circolazione delle merci nella UE abolendo i controlli alle frontiere tra gli Stati membri (Dir. 92/12/CE e successive modificazioni).
La disciplina, che si riferisce anche al regime di accertamento e versamento delle imposte sui tabacchi lavorati (IVA+Accisa), incide in modo rilevante sull’attività di distribuzione e vendita che, per garantire la sicura riscossione del gettito fiscale derivante dalla commercializzazione dei prodotti in questione, viene svolta sotto il costante controllo delle Autorità fiscali degli Stati membri.
In Italia, l’attività di controllo sulla produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati è svolta dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) che ha mantenuto le proprie funzioni di organo di controllo della riscossione e del versamento delle imposte gravanti sui tabacchi lavorati in qualità di Organo del Ministero dell’Economia (D.M. 67/1999).
L’AAMS svolge le proprie funzioni di controllo fiscale attraverso la vigilanza permanente esercitata da propri funzionari all’interno di tutti i depositi fiscali di fabbricazione dei prodotti da fumo presenti in Italia e nei depositi fiscali di distribuzione che movimentano un volume di tabacchi lavorati superiore a 10 milioni di Kg l’anno. L’AAMS, nell’esercitare l’attività di vigilanza permanente, si avvale anche della collaborazione della Guardia di Finanza, con funzioni di polizia fiscale in Italia.
Anche la commercializzazione dei tabacchi lavorati è sottoposta al controllo preventivo da parte di AAMS. In particolare, i prodotti del tabacco prima di essere immessi in consumo devono essere iscritti nella tariffa di vendita al pubblico.
I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono richiesti dai produttori.
I produttori richiedono l’iscrizione in tariffa all’AAMS che ne controlla sia l’esatta descrizione del prodotto, verificandone la corretta classificazione (sigaretta, sigaro, trinciati, ecc.) al fine dell’applicazione dell’aliquota fiscale corrispondente, sia che il prodotto rispetti le norme in materia di etichettatura (avvertenze sanitarie) dei contenuti per le sigarette.
Le richieste di variazione prezzi devono essere correlate da una scheda tecnica rappresentativa degli effetti economici derivanti dalla variazione di prezzo richiesta.
Dall’avvio del procedimento, l’AAMS ha 120 giorni per accettare o rigettare la richiesta. Se l’esito del controllo è positivo l’iscrizione in tariffa viene sancita da decreto direttoriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Soltanto a conclusione di tale procedimento il nuovo prodotto potrà essere messo in commercio.
L’autorizzazione preventiva è necessaria, inoltre, anche per eventuali modifiche al packaging dei prodotti e per le variazioni dei livelli dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio per le sigarette.
La Legge Sirchia e Limitazioni del fumo nei luoghi pubblici in Italia
Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 – Art. 51 “Divieto di fumo esteso ai locali aperti al pubblico” e successive modificazioni e provvedimento attuativo D.P.C.M. del 23 dicembre 2003.
La cosiddetta Legge Sirchia, che regolamenta il fumo nei locali pubblici e privati aperti al pubblico, al fine di tutelare la salute dei non fumatori, ha esteso il divieto di fumo, già previsto per i luoghi pubblici (ospedali, cinema, teatri e uffici della Pubblica Amministrazione aperti al pubblico), anche ai locali aperti al pubblico (bar, ristoranti), oltreché ai luoghi di lavoro ed alle carceri, ad eccezione dei locali privati non aperti al pubblico e di quelli riservati ai fumatori.
E’ prevista la costituzione, all’interno degli stessi, di apposite aree riservate ai fumatori, che dovranno essere materialmente separate dalle aree riservate ai non fumatori, dotate di idonei sistemi di ventilazione per garantire un adeguato ricambio d’aria e segnalate con idonea cartellonistica. Dove tali prescrizioni non sono realizzabili vige il divieto di fumo totale. Il divieto è entrato in vigore dal 10 gennaio 2005.
Direttive sulla pubblicità dei tabacchi
Già la direttiva 89/552/CEE, cosiddetta “televisione senza frontiere”, aveva vietato in precedenza qualsiasi forma di pubblicità dei tabacchi lavorati su tale mezzo di comunicazione.
Successivamente, era intervenuta la direttiva 98/43/CE che introduceva, in pratica, un divieto generale di qualsiasi pubblicità diretta ed indiretta dei prodotti del tabacco nell’area comunitaria. La Corte di Giustizia l’aveva annullata, con sentenza del 5 ottobre 2000, in quanto lesiva della libera circolazione dei beni e dei servizi nel mercato della U.E.
Questa sentenza ha stabilito chiaramente che il legislatore non ha l’autorità di armonizzare legislazioni nazionali riguardanti prassi pubblicitarie che non esercitino effetti al di là delle frontiere di uno Stato membro.
La nuova direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei tabacchi
Tale direttiva 2003/33/CE, adottata il 26 giugno 2003, è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
La direttiva costituisce un ulteriore passo verso la restrizione in ambito comunitario della possibilità di promuovere i prodotti del tabacco ed è stata giustificata dalla Commissione UE con l’intento di armonizzare le legislazioni introdotte nel settore a livello nazionale dei diversi Stati membri.
La direttiva prevede, tra l’altro, le seguenti disposizioni:
– divieto di sponsorizzare eventi o attività che coinvolgano più stati membri o abbiano luogo in più stati membri o che producano effetti oltre le frontiere di un Paese;
– divieto di pubblicizzare marche di tabacchi attraverso la radio e Internet (questo genere di pubblicità è già vietata in televisione da vari anni ai sensi della Direttiva 97/36/CE che ha modificato la direttiva 89/552/CEE);
– divieto di distribuire gratuitamente tabacchi nel corso di eventi sponsorizzati che coinvolgano più Stati membri;
Sostanzialmente, gli unici ambiti in cui la pubblicità è consentita sono le pubblicazioni ed informazioni commerciali esclusivamente destinate agli operatori del settore, quelle prodotte o stampate in Paesi terzi che non siano principalmente destinate al mercato comunitario, nonché le sponsorizzazioni a carattere locale, laddove, secondo la normativa locale, siano ammissibili. In merito, si rileva che con Decreto Legge n. 10 del 15 febbraio 2007, il Governo italiano ha recepito le osservazioni della Commissione Europea, abrogando la norma che consentiva eventi che, pur avendo implicazioni transfrontaliere (ad es. via TV), si svolgevano esclusivamente sul territorio nazionale.
Convenzioni Internazionali
Dal febbraio 2005 è in vigore la Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (WHO Framework Convention on Tobacco Control – FCTC), che stabilisce obiettivi e principi che hanno lo scopo di proteggere le generazioni presenti e future dalle devastanti conseguenze sanitarie, sociali, ambientali ed economiche causate dal consumo di tabacco e dall’esposizione al fumo di tabacco.
La FCTC è stata firmata dall’Italia il 16 giugno 2003 e ratificata il 2 luglio 2008; la ratifica è stata autorizzata con la legge n. 75 del 18 marzo 2008 recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003”.